L’accordo tra Unione europea e Regno Unito – La Brexit dal 2021

aggiornato a febbraio 2021

L’accordo è arrivato e le aziende italiane ora potranno conoscere effettivamente le conseguenze della Brexit sui propri flussi commerciali e di approvvigionamento. Concluso il 24 dicembre 2020 e a gennaio 2021 in applicazione provvisoria in attesa di definizione della procedura legislativa unionale. La ratifica finale è prevista entro il 30 aprile 2021.

Di seguito, qualche considerazione sintetica in merito alle disposizioni più incidenti su produzioni e commercio merci delle imprese italiane in vigore da gennaio 2021:

  • Il Regno Unito come membro della UE era parte del mercato unico europeo che consente tra l’altro la libera circolazione delle merci senza formalità doganali e senza dazi né restrizioni. L’Accordo commerciale e di cooperazione non equivale all’appartenenza al mercato unico.
  • Nascono le formalità doganali per gli scambi delle merci tra UE e UK: operazioni doganali di importazione, di esportazione e regimi speciali.

  • L’Accordo attutisce gli aspetti daziari ed eventualmente restrittivi delle regole WTO che disciplinano il rapporto commerciale con i Paesi terzi: le merci saranno esenti da dazi, ma solo qualora siano prodotte in Unione europea ovvero nel Regno Unito in base a determinate regole, le cd regole di origine preferenziale.
  • Un semplice assemblaggio di parti di Paesi terzi di un prodotto per costituire un articolo completo non conferisce ad esempio un’origine preferenziale nello scambio tra UK e UE e il bene sarà sottoposto a dazi pieni.
  • L’Accordo non costituisce un’unione doganale come presente tra la UE e la Turchia, che consente la libera circolazione delle merci a prescindere da regole di produzione.
  • Alcuni esempi: i seguenti prodotti potranno entrare in Unione europea dal Regno Unito e viceversa senza pagare dazi solo qualora siano stati fabbricati nel Paese di origine, Unione europea o Regno Unito, in base alle rispettive regole.

– veicoli ibridi sino al 2023: una produzione con un massimo di materiali non originari del 60% del prezzo EXW del bene finale

-veicoli non elettrici o ibridi: una produzione con un massimo di materiali non originari del 45% del prezzo EXW del bene finale

-vestito uomo: tessitura e confezione compreso il taglio dei tessuti oppure confezione compreso il taglio dei tessuti preceduto dalla stampa come operazione autonoma

-divano e lampade: produzione con un massimo di materiali non originari del 50% del prezzo EXW del bene finale ovvero in cui i materiali non originari abbiano voci doganali diverse dal bene finale

-pasta: fabbricazione in cui i materiali non originari abbiano voci doganali diverse dal bene finale e dove materiali del capitolo 4 siano interamente ottenuti, i materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 abbiano un peso massimo del 20% del peso del bene finale e i materiali non originari delle vd 1006 e 1108 abbiano un peso massimo del 20% del peso del bene finale e delle vd 1701 e 1702 un peso massimo del 40%

-cardigan maglia ottenuto cucendo tra loro due o più parti: lavoro a maglia o uncinetto combinato con la confezione, compreso il taglio del tessuto.

  • La prova per ottenere l’esenzione dei dazi all’importazione è la presentazione della dichiarazione dell’esportatore dell’origine preferenziale o in alternativa la conoscenza dell’importatore della medesima origine preferenziale.

  •   L’autodichiarazione in fattura (o in qualsiasi altro documento commerciale che accompagni le merci) da parte dell’impresa italiana dell’origine preferenziale per garantire al cliente UK l’esenzione dazio potrà liberamente essere eseguita per spedizioni inferiori a € 6.000. Per le spedizioni di importo superiore si dovrà indicare il numero REX, attualmente ottenibile anche tramite piattaforma online.
  • La “dichiarazione del fornitore” che l’azienda italiana non produttrice deve possedere a dimostrazione dell’origine preferenziale dichiarata in export o in altre cessioni, al fine di non incorrere altrimenti nel reato di falso, potrà essere ottenuta anche successivamente ma comunque entro il 1° gennaio 2022.
  • L’azienda italiana che vuole beneficiare dell’esenzione daziaria della fornitura UK dovrà presentare l’autodichiarazione del venditore britannico dell’origine preferenziale UK con il codice Eori dell’impresa.
  • L’Accordo è un accordo bilaterale e consente ovviamente un cumulo bilaterale dell’origine tra UK e UE.
  • Le merci del Regno Unito perdono le agevolazioni connesse alla rete di accordi conclusi dalla UE con i Paesi terzi. Non solo le imprese UK perdono i vantaggi daziari per i loro clienti appartenenti a Paesi terzi accordisti della UE, ma anche il prodotto UK acquistato dall’impresa europea/italiana perde questi vantaggi.
  • Nel rapporto dell’impresa italiana con Paesi terzi accordisti (ad esempio Svizzera, Tunisia, Corea del Sud, Singapore, Giappone, Messico) il prodotto finale UK ovvero il materiale UK utilizzato nella produzione italiana deve essere considerato un prodotto non originario della UE e dunque calcolato come tale nelle regole di produzione che disciplinano lo scambio commerciale con ill Paese terzo.
  • Il carattere non originario preferenziale UE dei prodotti UK interrompe la fluidità delle catene di approvvigionamento italiane, che devono « fare i conti » anche letteralmente con beni del Regno Unito affinché non determinino la perdita del carattere di origine preferenziale del prodotto realizzato in Italia.

Un esempio: fabbrico in Italia e commercio con la Svizzera lampade da tavolo al prezzo di € 100. Utilizzo un braccio in ottone di origine UK del costo di € 40 e una campana in vetro di origine Cina del costo di € 20. L’azienda italiana non può più garantire al cliente svizzero a partire da gennaio il diritto all’esenzione daziari all’importazione in Svizzera: la lampada non è più di origine preferenziale europea in base alle regole dell’Accordo tra UE e Svizzera (Accordo PEM) che prevede un massimo di materiali non originari pari al 50% del prezzo EXW del bene, origine preferenziale europea sussistente fino all’appartenenza di UK al mercato unico UE.

  • La qualifica « AEO » è mutualmente riconosciuta da Regno Unito e Unione europea

  • La « Dichiarazione del Fornitore » ha un contenuto molto dettagliato.

 

Per qualsiasi assistenza e consulenza in tema Brexit: elena.bozza@legalitax.it

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