Nuove norme doganali in Italia – il profilo delle imprese

È finalmente giunto il momento in cui possiamo allineare la normativa nazionale alla nostra realtà di Stato membro dell’Unione europea.

Una normativa doganale emanata nel 1896, nel 1973 e nel 1990 era decisamente obsoleta rispetto alla realtà economica delle imprese e piena di contrasti con la disciplina superiore dell’Unione europea; contrasti che hanno negli anni determinato ampie implicite disapplicazioni della norma nazionale creando testi normativi nazionali farraginosi.

Non siamo ancora dinanzi a un testo definitivo.

Si tratta della normativa doganale nazionale approvata in prima lettura in Consiglio dei Ministri il 26 aprile. L’iter legislativo prevede ancora il passaggio alle Commissioni di Camera e Senato.

Le novità sono rilevanti, e tendono correttamente a razionalizzare l’intera disciplina in armonia con il Codice doganale UE, assorbendo molte disposizioni maturate negli anni in ambito di prassi dell’Agenzia delle Dogane e in singoli articoli all’interno di norme tributarie.

Sono esaminate le nuove norme da tre punti di vista: quello dell’impresa, dell’operatore del settore dogana e un commento legale su qualche criticità che attualmente appare emergere e che tocca entrambe le operatività, imprenditoriale e doganale.

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L’impresa matura il rapporto con la dogana nella fase dello sdoganamento e dunque presentazione di merci e dichiarazione doganale presso un ufficio doganale e nella fase successiva allo svincolo e dunque alla chiusura dell’operazione di sdoganamento rimanendo per tre anni, salvo condotte penalmente rilevanti che estendono il periodo a sette anni, sotto il possibile ulteriore vaglio doganale.

I mutamenti nella fase di sdoganamento

  • La più ingente semplificazione è nell’applicazione del SUDOCO: uno strumento teorizzato da decenni e mai effettivamente entrato in vigore. Si tratta della possibilità per l’azienda di avere un unico interlocutore in fase di sdoganamento per presentare le dovute licenze, certificati, autorizzazioni e altri documenti che sono richiesti da diverse norme e con diverse autorità competenti.
  • I controlli in fase di sdoganamento disciplinano il caso del prelievo campioni merci per la loro analisi. È introdotta una maggiore trasparenza prevedendo l’invio dei risultati direttamente all’impresa con possibilità di richiedere una contro-analisi. In caso di contrasto tra dogana e azienda, quest’ultima ha diritto di contestare la constatazione doganale aprendo un contraddittorio con la medesima dogana in base alle norme del Codice UE.
  • Si elimina l’istituto della controversia doganale, che consentiva un pre-contradittorio la cui decisione era conferita al sovra-ordinata direzione regionale e che nel frattempo consentiva comunque il rilascio delle merci all’azienda dietro cauzione dei maggiori diritti.
  • Ora, occorre rilevare che le previsioni attuali non conferiscono nessuna possibilità di acquisire, anche dietro cauzione, le merci in attesa degli accertamenti, per i quali, purtroppo, l’azienda attende l’esito per giorni o settimane, in specie proprio in caso di analisi di laboratorio.
  • Le visite di controllo non terminano con il rilascio merci a seguito svincolo in sdoganamento; esse, difatti, possono anche essere ripetute prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore.

I mutamenti nella fase successiva allo sdoganamento

  • In pieno rispetto della normativa UE, sono ribaditi i termini di revisione di accertamento, di tre anni e maggiore, pari a sette, in caso di condotte penali, che regolano l’estensione del rapporto dogana-impresa successivamente allo sdoganamento.
  • Un riferimento va anche alla più vicina attività di riscontro sommario che è affidata alla Guardia di Finanza, che appare un retaggio della vecchia norma: controllo sommario ed esterno dei colli per la corrispondenza rispetto ai documenti e altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore, anche a chiusura dell’operazione doganale, ad esempio, all’uscita dallo spazio doganale. In caso di fondati sospetti di irregolarità, la Guardia di Finanza può richiedere sempre ulteriore controllo da parte della dogana.
  • Se l’azienda riceve una revisione della dichiarazione, ha 30 giorni entro i quali può offrire sue osservazioni.
  • In caso di istanza di revisione da parte dell’azienda, è menzionato l’obbligo dell’amministrazione di notificare, quando decida di rigettare, il diniego, sperando che ciò elimini la pessima usanza di non rispondere e lasciare un esito ambiguo all’impresa che si deve attivare con altre procedure in sollecito dell’operato amministrativo.

Le sanzioni

Quando una azienda viola la norma doganale è sanzionata in base in primis al suo stato soggettivo: se ha commesso la violazione con dolo sarà imputata di reato di contrabbando, se l’ha commesso senza dolo sarà sanzionata in termini amministrativi.

Le principali condotte oggettive della violazione sono le medesime: la mancata dichiarazione delle merci in dogana ovvero la dichiarazione infedele con elementi di qualità, quantità, origine e valore delle merci nonché ogni altro elemento occorrente per l’applicazione dei diritti doganali, non veritieri che determinano un minor importo erariale. Si nota, rispetto alla vecchia norma, la chiara introduzione dell’elemento di origine tra gli errori rilevanti.

Il contrabbando si matura anche in fattispecie specifiche inerenti alle spedizioni via mare, aerea e terra o indebito utilizzo regimi doganali.

  • Il reato di contrabbando

Quando vi è dolo vi è reato e la relativa sanzione da 100 a 200 per cento dei diritti di confine dovuti, alla quale si aggiunge reclusione sino a 3 anni quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro cinquantamila e non superiore a euro centomila. La reclusione si estende, invece, da 3 a 5 anni nei casi, tra l’altro, di falsa dichiarazione doganale o quando l’importo evaso supera i 100.000 euro

  • La sanzione amministrativa

Quando non vi è dolo, vi è violazione amministrativa e la relativa sanzione è di medesimo importo rispetto al contrabbando, cioè da 100 a 200 per cento dei diritti doganali dovuti, con dei minimi da 1000 a 2000 euro in base alla tipologia di violazione. La forchetta sanzionatoria si riduce dall’80 al 150 per cento dei diritti doganali dovuti nei casi di errori colposi negli elementi della dichiarazione con un minimo abbassato a € 500. Se gli errori colpiscono più singol di una medesima dichiarazione, la sanzione si applica una sola volta.

Ma la natura di sanzione amministrativa è persa se la condotta è aggravata dalle circostanze tipiche del contrabbando aggravato o se l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sia superiore a euro 10.000.

Le novità rispondono finalmente al principio di proporzionalità della pena disposto dal Codice UE e al quale la precedente norma spesso si discostava dando origine a continui contenziosi giudiziari. Una sanzione, ancora attualmente in essere in base all’art.303 TULD, può giungere quasi l’800% dell’importo dei diritti doganale accertati.

Riduzione o esenzione della sanzione sono previste in specifici casi:

– diritti dovuti inferiori al 3% di quelli dichiarati: riduzione a un terzo della sanzione;

– diritti complessivamente dichiarati siano pari o superiori a quelli complessivamente accertati: esenzione sanzioni

  • La pena accessoria della confisca

La confisca delle merci trova una dettagliata regolamentazione di casistica in termini di violazioni che ne consentono la deroga.

Essa è ampliata nella sua applicazione grazie al richiamo alla confisca anche per equivalente, che consente all’autorità di requisire all’azienda, qualora le merci non siano più disponibili, altri beni o somme di denaro di pari valore delle merci.

  • Un obbligo di collaborazione dell’impresa sanzionato da € 5.000 a € 10.000

L’impresa chiamata a fornire informazioni, dati e documenti dall’autorità deve riscontrare e in caso contrario subisce la sanzione economica.

Viene recepito nel testo una già presente previsione in ambito tributario doganale.

Ulteriore sanzione, minore di 150 sino a euro 2.000, è prevista qualora l’impresa fornisca ma elementi inesatti o invalidi.

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