Nuove norme doganali in Italia – le criticità del testo proposto

Il testo attuale della normativa proposta, ancora in itinere nel suo percorso decisionale dopo l’approvazione in prima lettura del Consiglio dei Ministri del 26 marzo, si propone di semplificare e attualizzare la norma doganale nazionale.

Tuttavia, il testo presenta criticità anche nell’ottica di una normativa unionale che sta assumendo nuove direzioni con la proposta della Commissione UE del maggio scorso in fase di decisione tra le istituzioni unionali.

In tal senso, si notano, ad esempio, un eccesso di burocratizzazione con un rafforzato ruolo della Guardia di Finanza che talvolta si sovrappone all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sua attività di verifica e dei controlli doganali che aprono a fondamenta lontane dalla omologazione dell’analisi dei rischi voluta in sede UE. Manca totalmente un approccio del doganale che sostenga, come esprime chiaramente l’Unione europea anche nella sua riforma, la fluidità dei traffici commerciali leciti e dunque sostenga le aziende che si rapportino in un’operazione doganale. 

Dii seguito, esprimo una sintesi delle parti del testo che ritengo maggiormente deboli:

  • La disciplina delle violazioni di natura penale e natura invece amministrativa e le relative conseguenze, esprime una disciplina della confisca scarsamente organica e un articolo 96 relativo alle sanzioni amministrative non molto lineare, con sovrapposizioni e rimandi.

  • In riferimento alla rappresentanza diretta, di cui all’art.31, si legge che i requisiti soggettivi per la rappresentanza diretta sono tutti, compresi quelli inerenti a carenza di condanne penali o violazioni gravi, soddisfatti se il soggetto è ad esempio un doganalista o un CAD un AEO; sembra una disposizione non precisa, considerando che ovviamente tali qualifiche possono soddisfare il requisito della competenza doganale ma non anche quello di una assenza di condanne penali o violazioni. Peraltro, anche il richiamo dell’AEO in generale sembra insufficiente senza specificare AeoC o AeoS, dove quest’ultimo difficilmente appare idoneo a soddisfare il criterio di competenze doganali.Un ulteriore rilevo è d’obbligo per mancare una specifica della figura AEO idonea alla rappresentanza in dogana diretta di terzi: qualsiasi impresa AEO appare idonea, comprendendo anche una società produttiva e commerciale che potrebbe rappresentare, ad esempio, sue società controllate, oppure un’azienda del settore trasporti, logistica e altri campi. Appare, inoltre, eccessiva la sospensione dell’abilitazione alla rappresentanza doganale diretta connessa in pratica a qualsiasi violazione per omesso adempimento doganale.

  • Dall’attuale testo emerge rinforzata la collaborazione tra autorità doganale e Guardia di Finanza. Spesso è devoluto a quest’ultima istituzione un ulteriore controllo, tra cui ritroviamo il retaggio storico del servizio di riscontro, che si aggiunge al controllo da parte delle autorità doganali. Il testo consente, inoltre, una duplicazione di controlli che appare scarsamente in linea con quella fluidità prescritta in sede unionale.

  • Una critica la vorrei esprimere per la previsione che collega le verifiche doganali in sede di sdoganamento anche alla singola e propria iniziativa di un funzionario doganale o di finanza sia sulle merci già visitate in tutto o in parte sia su quelle non oggetto di visita. Una previsione che sembra anch’essa allontanarsi dalla tendenza europea ma anche della circolare stessa ADM n.23/23, volte invece ad accentrare nel sistema informatico, persino unificato a livello unionale, l’analisi dei rischi che determinano la selezione dei controlli. La previsione nazionale sembra invece lasciare ampio spazio, senza essere ricondotta a casi eccezionali, alla selezione discrezionale dei controlli affidata alla persona del verificatore.

  • Sempre in ambito di verifiche, sembra un’occasione persa promulgare un nuovo decreto di riordino della materia doganale senza prevedere neanche una disposizione che garantisca dei controlli in linea conformi ai dettami del codice unionale e alle prassi di altri Paesi UE, dove un’impresa non subisce ritardi di giorni se non di settimane in attesa di un esito VM-visita merce o CD-controllo documentale. Una criticità molto italiana, ma che il testo normativo completamente dimentica, senza tentare di riportare la prassi verso maggiori garanzie al commercio internazionale. In molti casi il testo riprende previsioni attualmente “sparse” nella normativa tributaria nazionale; si pensi al dovere di collaborazione sanzionato da multa da € 5000 a € 10000 ripreso dall’art.35, D.L. 04/07/2006. Invece non vi è stato alcun assorbimento di quanto previsto dall’attuale DL 145/2013, che sembra quasi nascondere in un comma 2 bis del suo articolo 5, un obbligo di conclusione controlli doganali in un’ora per il controllo documentale, in cinque ore per la visita delle merci e in tre giorni per gli accertamenti con prelevamento di campioni. A ciò si aggiunga una ulteriore criticità: nel controllo tramite analisi di laboratorio di campioni, nulla è previsto per il rilascio della merce in attesa dei risultati, che attualmente impiegano anche mesi per arrivare e la merce rimane ferma a disposizione dell’autorità doganale senza possibilità di rilascio dietro cauzione.

In conclusione, forse nell’intento stesso, dichiarato dalla previsione normativa proposta, nel suo voler essere in piena armonia con il codice doganale dell’Unione europea, si potrebbe fare un ulteriore sforzo, già mostrato in vari momenti del testo, tra cui la sanzione doganale riportata al rispetto del principio di proporzionalità richiamato dal CDU attualmente non rispettato dal TULD. Uno sforzo per allinearsi anche alle tendenze ampiamente mostrate dalle istituzioni europee nella previsione di una nuova dogana rispondente alle nuove dinamiche e sfide economiche e con la connotazione di partner dell’impresa nel commercio internazionale e non di ostacolo burocratico, come si palesa nella riforma doganale proposta dalla Commissione UE a maggio 2023 e attualmente in sede di approvazione unionale.

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