La base imponibile di dazio e IVA all’importazione: il valore statistico previsto dal database della dogana?

E’ ben noto che la base imponibile per il calcolo di dazio e IVA all’importazione e dunque dell’obbligazione doganale è il prezzo di transizione, pagato o da pagare.

Tuttavia, l’importatore si può veder contestato dai funzionari doganali il prezzo della sua fattura di acquisto e mutato in altro valore più alto, con ovvia maggiorazione dei diritti doganali da versare. La fonte di tali contestazioni è spesso nel database in possesso dell’autorità doganale nominato Cognos M.E.R.C.E., il quale offre valori inerenti a merci di origine estera importati nell’Unione europea.

Ciò può avvenire in maniera legittima o in maniera non legittima e dunque contestabile da parte dell’importatore.

Un tassello per chiarire la linea di demarcazione tra le due modalità lo ha ora apportato la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 25520 del 31.08.23.

–> Le posizioni delle parti e del giudice

l’importatore

  • indicava un valore in dogana pari al prezzo della fattura di acquisto presentata
  • in sede di contraddittorio amministrativo presentava proprie giustificazioni a sostegno del valore dichiarato
  • in sede giudiziale eccepiva che il database Cognos fosse strumento non oggettivo e inidoneo alla revisione dell’accertamento
  • in sede giudiziale eccepiva che il database Cognos fosse strumento non oggettivo e inidoneo alla revisione dell’accertamento

la dogana

  • riteneva il valore in dogana dichiarato troppo basso in base al confronto con valori di importazione offerti dal database Cognos
  • richiedeva informazioni e giustificazioni all’importatore di tale differenza di valori
  • rimanevano i dubbi sulla conformità del valore dichiarato che la dogana, dunque, rettificava
  • applicava i valori più elevati estrapolati dal database, in quanto inerenti a merci similari del medesimo paese di origine e del periodo temporale di un anno precedente
  • sosteneva in giudizio la legittimità a utilizzare i valori assunti dal database Cognos

il giudice

  • il database Cognos è legittimo strumento per verificare la congruità del valore dichiarato dall’importatore
  • la dogana, in caso di discostamento dei valori, deve attivare un confronto con l’importatore consentendogli di esporre le giustificazioni della propria dichiarazione
  • la revisione è legittima se tali giustificazioni appaiono incapaci di risolvere i fondati dubbi emersi con il confronto con il database

–> Un commento critico

L’utilizzo dei valori che emergono nel database Cognos in possesso della dogana è un aspetto delicato della revisione dell’accertamento del valore in dogana ed è stato molto criticato e dibattuto nelle sedi e giudiziarie e amministrative.

Occorre distinguere due fasi di tale accertamento doganale:

– quella volta a disattendere il valore dichiarato dall’importatore come prezzo di transazione;

– quella di definizione di un altro valore in sua sostituzione.

E’ nella prima fase che sicuramente il database Cognos assume una legittima rilevanza.

In primo luogo, occorre ricordare l’articolo 140 RE (Regolamento UE 2447/15):

“Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice, esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice”

E’ dunque evidente che la norma consente all’autorità doganale di discostarsi dal metodo principale di definizione del valore in dogana, cioè il prezzo. Sorgono, però, due aspetti principali in merito al diritto della dogana a disattendere il dato dichiarato:

– la presenza di fondati dubbi sulla correttezza del valore dichiarato dall’importatore;

– la richiesta di spiegazioni all’importatore in merito alla differenza degli importi.

Qui si palesa la legittimità dell’utilizzo del database Cognos: esso consente di analizzare i valori dichiarati confrontandoli con valori statistici di altre operazioni e dunque consente di far emergere gli eventuali fondati dubbi sulla correttezza del valore di transazione indicato.

Il database è un corretto strumento di analisi dei rischi per individuare casi di sottofatturazione.

Una volta riscontrata la diversità dei valori, la dogana, prima di ritenere il prezzo di transazione dichiarato inidoneo ai fini doganali, è, però, tenuta in seguito ad aprire un contraddittorio con l’importatore per poter valutare la presenza di adeguate giustificazioni della differenza di importi.

Solo qualora dal contraddittorio non emergano fondate spiegazioni, la revisione del valore è legittima. Ciò è quanto emerge dalla recente sentenza qui in commento.

Nella seconda fase della revisione, volta a definire l’importo del valore in dogana revisionato, l’autorità doganale deve seguire pedissequamente i dettami degli artt. 74 CDU e 141 e ss RE., che sanciscono i cd metodi secondari.

In questa seconda fase il database non deve avere un’automatica rilevanza. La dogana deve ricercare e applicare in primis il valore di merci identiche o similari, avendo cura di riferirsi a tutti i criteri in tale ambito dettati dalla normativa UE (medesimi o similari qualità merce, livello commerciale, quantitativi, periodo temporale, produttore, etc ). Solo qualora l’autorità motivi l’impossibilità di attenersi a tale metodo, sarebbe lecito il passaggio ai successivi metodi deduttivo, del valore calcolato e fall-back.

La dogana non può, al fine di individuare il valore in dogana, replicare semplicemente i valori emersi dal database, ma deve seguire i metodi normativi e motivarne la loro possibile o impossibile applicazione.

Il valore del database avrà legittima entrata nella revisione solo se risponde alle prescrizioni dei metodi alternativi nella loro sequenza. Non è fondata la mera ed automatica sostituzione del valore in dogana dichiarato con il valore di riferimento statistico.

In questo aspetto del diritto doganale è bene volgere l’attenzione alla fonte e dunque all’Accordo sul valore in dogana in seno al WTO. Proprio il WTO in interpretazione autentica fornisce considerazioni di chiara rilevanza: “Un database di valutazione nazionale è uno strumento di valutazione del rischio che può essere utilizzato da un’amministrazione doganale insieme ad altri strumenti di rischio per valutare il rischio potenziale relativo alla verità o all’accuratezza del valore doganale dichiarato per le merci importate.

Le informazioni nel database dovrebbero essere dati recenti che riflettono il valore doganale e altre informazioni pertinenti per le merci precedentemente importate. I valori non possono essere utilizzati per determinare il valore doganale per le merci importate, come valore sostitutivo per le merci importate o come meccanismo per stabilire valori minimi. Inoltre, riconoscendo che le differenze di prezzo, comprese le diminuzioni sostanziali, fanno parte del commercio internazionale, una differenza tra il valore dichiarato e i valori del database non è di per sé unindicatore affidabile di rischio potenziale rispetto alla verità o all’accuratezza del valore dichiarato, fatte salve le disposizioni della Decisione 6.1.

Un’amministrazione doganale che utilizza una banca dati di valutazione dovrebbe istituire un meccanismo di monitoraggio per garantire che la banca dati venga utilizzata come strumento di valutazione del rischio e che le informazioni archiviate nella banca dati siano aggiornate su base regolare.

–>  ACTION FOR BUSINESS

Se il database in possesso dell’autorità doganale può legittimare un confronto degli importi e la nascita di fondati dubbi sulla rispondenza del valore dichiarato al prezzo di transizione e dunque l’apertura di una contestazione sul valore in dogana, esso non può essere fonte di importi direttamente e automaticamente utilizzati per definire il nuovo valore in dogana senza che sia sostenuto da motivazioni sulla non congruità delle giustificazioni dell’importatore e dall’applicazione sequenziale dei metodi secondari.

La dogana deve poter riscontrare in seguito al contraddittorio con l’importatore “la mancanza o inconsistenza o comunque non condivisibilità economico-commerciale delle giustificazioni sollecitate alla parte per chiarire le ragioni dello scostamento” dei valori, come afferma la Cassazione nella sentenza.

Alla luce della sentenza commentata, l’attenzione dell’azienda deve volgersi alla documentazione che può meglio dimostrare la correttezza del valore in dogana dichiarato come valore di transazione effettivo. A sostegno del valore dichiarato l’impresa deve poter presentare nel contraddittorio della dogana, al fine di evitare la revisione, documenti idonei, tra cui, come indica la Commissione UE, contratto di acquisto, pagamenti, registrazioni contabili, corrispondenze con il venditore.

Per maggiori informazioni, contatta l’avvocato Elena Bozza eb@dirittoedogana.com

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