Divieto import glitter: il regolamento UE n.2055 entrato in vigore il 17 ottobre

Il regolamento unionale è pubblicato il 27 settembre ed entra in vigore il 17 ottobre, come emendamento del regolamento REACH di disciplina delle sostanze chimiche, reg.to UE n.1907/2006.

Si tratta di intervento della UE nella lotta contro l’inquinamento ambientale, e nello specifico contro le microplastiche. Oggetto del regolamento sono i minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, capaci di danneggiare l’ambiente e, potenzialmente, la salute umana.

E’ l’esito di uno studio da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che ha concluso che le microplastiche aggiunte intenzionalmente a determinati prodotti vengono rilasciate nell’ambiente in modo incontrollato e ne ha raccomandato la limitazione.

E’ imposto un divieto di immissione nel mercato di determinate tipologie di polimeri, sia puri sia in miscele mescolati ad altre sostanze. Sono colpite le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che sono organiche, insolubili e resistenti alla degradazione. Alcuni esempi di prodotti comuni nell’ambito della restrizione sono:

  • il materiale di riempimento granulare utilizzato su superfici sportive artificiali;
  • i cosmetici, in cui le microplastiche vengono utilizzate per molteplici scopi, come l’esfoliazione (microsfere) o l’ottenimento di una consistenza, fragranza o colore specifici;
  • detersivi, ammorbidenti, glitter, fertilizzanti, prodotti fitosanitari, giocattoli, medicinali e dispositivi medici.

Il regolamento presenta nel suo allegato una variegata disciplina che inserisce periodi di transizione ed esenzioni collegati a determinati utilizzi delle sostanze. Di seguito le principali disposizioni:

Sostanze colpite dal regolamento Microparticelle di polimeri sintetici

Per microparticelle di polimeri sintetici si intendono i polimeri solidi che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1 % in peso di tali particelle; o costruire un rivestimento superficiale continuo sulle particelle;

b) almeno l’1 % in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle seguenti condizioni:

i) tutte le dimensioni delle particelle sono pari o inferiori a 5 mm;
(ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è maggiore di 3.

Nota: le microparticelle degradabili o con solubilità superiore a 2 g/l possono essere esentate. Le regole per dimostrare la degradabilità e la solubilità sono specificate nelle Appendici 15 e 16.

Ambito della restrizione Sostanze da sole o, dove sono presenti microparticelle di polimero sintetico per conferire una caratteristica ricercata, in miscele
Limite Vietato come sostanza a sé stante; miscele: < 0,01% in peso
Esenzioni – Microparticelle di polimeri sintetici, come sostanze da sole o in miscele, per l’utilizzo in siti industriali;

– Medicinali che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2019/6;

– Prodotti fertilizzanti dell’UE che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1009;

– Additivi alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1333/2008;

– Dispositivi diagnostici in vitro, compresi i dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/746;

– Alimenti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e mangimi come definiti all’articolo 3, paragrafo 4;

– Microparticelle di polimeri sintetici:

i) che sono contenuti mediante mezzi tecnici in modo da impedirne il rilascio nell’ambiente se utilizzati conformemente alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto;

(ii) le cui proprietà fisiche vengono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto in modo tale che il polimero non rientra più nell’ambito di questa voce;

(iii) che sono permanentemente incorporati in una matrice solida durante l’uso finale previsto.

Data di applicazione 17 ottobre 2023

I requisiti degli articoli elencati di seguito inizieranno ad applicarsi:

(a) Microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare nell’incapsulamento di fragranze dal 17 ottobre 2029;

(b) Cosmetici da risciacquare dal 17 ottobre 2027;

(c) Prodotti per le labbra e prodotti per il trucco dal 17 ottobre 2035;

(d) cosmetici senza risciacquo dal 17 ottobre 2029;

(e) Detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la cura dell’aria dal 17 ottobre 2028;

(f) Dispositivi medici dal 17 ottobre 2029;

(g) Prodotti fertilizzanti dal 17 ottobre 2028;

(h) prodotti fitosanitari, sementi e biocidi dal 17 ottobre 2031;

(i) Altri prodotti agricoli e orticoli non contemplati dalle lettere (g) e (h) dal 17 ottobre 2028;

(j) Intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche dal 17 ottobre 2031.

Alla luce delle disposizioni appaiono ad esempio ricadere immediatamente nel divieto prodotti decorativi, i tessuti utilizzati in alcuni kit artistici e artigianali, cappelli giocattolo/da festa, decorazioni natalizie, ecc. che presentino le microparticelle in questione capaci di distaccarsi dal prodotto durante il suo utilizzo. Contrariamente merci che hanno elementi glitter parte integrante dell’articolo non entrano nelle restrizioni imposte.

Sebbene l’elemento del distacco della microparticella dal prodotto durante il normale utilizzo finale.è elemento rilevante, in questa fase la Commissione non è in grado di raccomandare un test standard.

COSA SIGNIFICA PER LA TUA AZIENDA?

Se l’azienda importa, o commercializza, prodotti che presentano le sostanze oggetto del regolamento,  diventa d’obbligo per evitare fermi in dogana, sequestri merce e sanzioni analizzare il proprio prodotto alla luce dei requisiti indicati in regolamento e, qualora sottoposto alla disciplina, verificare l’eventuale applicazione dei periodi transitori e delle esenzioni previste dal regolamento.

Per maggiori informazioni contatta l’avvocato Elena Bozza, eb@dirittoedogana.com

Commenta

Scroll to top