Precisazioni dell’Agenzia delle Dogane in tema di decadenza settennale dell’obbligazione doganale

La richiesta di pagamento di maggiori dazi per le importazioni ritenute errate può arrivare anche dopo tre anni se alla base dell’operazione vi è un atto penalmente perseguibile. Il termine di decadenza dell’obbligazione doganale in tali casi è esteso a sette anni. Qui l’approfondimento al momento dell’uscita normativa del nuovo testo dell’art.84 TULD-dpr n. 43/73.

L’Agenzia delle Dogane interviene ora fornendo delle precisazioni interpretative con la Nota n.7423 dell’11.06.2019. La condotta di natura penale potrà anche non essere del soggetto importatore ma di terzi e sarà sufficiente la sua qualificabilità come reato senza che debba nel termine indicato anche essere iniziata un’azione penale e rimanendo irrilevante l’evenienza postuma di un eventuale proscioglimento.

Con il termine settennale non diventa più necessario il precedente requisito di una notizia di reato entro i tre anni dall’importazione utilizzato per ovviare a una altrimenti temporalità della revisione di accertamento dilatata all’infinito.

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