Sanzioni doganali: in crisi la normativa nazionale

Le principali violazioni alla normativa doganale rientrano nel testo sanzionatorio dell’art.303 del dpr n. 43/73 TULD. E’ l’articolo più applicato in materia sanzionatoria per le operazioni doganali.

Spesso le aziende ne sono colpite. E l’impatto è elevato a causa di importi progressivi correlati al valore dei diritti doganali non assolti con la violazione, che sono nei minimi sproporzionati.

Di seguito i minimi sanzionatori che sono applicati:

per evasione diritti doganali fino a Minimo sanzionatorio
€ 500,00 € 103
da € 500,01 ad € 1.000,00 € 1.000,00
da € 1.000,01 ad € 2.000,00 € 5.000,00
da € 2.000,01 ad € 3.999,99 € 15.000,00
da € 4.000,00 € 30.000,00

La formulazione di questo testo è sempre più obsoleta. Nasce nel 1973 e riceve un adeguamento nel 2012 che è al centro di plurime critiche. Tra esse il non aver chiarito tutte le violazioni in tema di importazione quale ad esempio la questione dell’origine, l’aver eliminato esenzioni sanzionatorie di sostanziale efficienza, l’aver prescritto minimi sanzionatori eccessivamente alti.

I funzionari doganali, d’altra parte, non possono che applicare la normativa.

La normativa pone numerose problematiche che sono state affidate dunque alla soluzione della giurisprudenza, sebbene purtroppo a spese dei contribuenti che si vedono così costretti a impugnare in ricorso il verbale di irrogazione della sanzione.

Numerose le voci che auspicano la riforma normativa.

Le più recenti prove di un testo fuori tempo provengono da giurisprudenza e proposte normative UE

  • La giurisprudenza nazionale

Sulla scia del continuo appello della Corte di Giustizia europea sul dovuto rispetto da parte delle sanzioni nazionali del principio di proporzione sancito dall’art. 42 CDU, molte sentenze hanno riformulato le sanzioni disposte dagli uffici doganali perché non proporzionate.

Da ultimo la recente sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Veneto in decisone n.596/23. La Corte ha accolto le richieste della difesa del contribuente volte ad annullare una sanzione doganale di € 30.000,00 per una violazione, peraltro dovuta a errore di calcolo, che determinava mancato pagamento di diritti doganali per € 4.462,58, determinandosi una sanzione pari a oltre il 700% del valore della violazione.

E’ stata dichiarata una “irragionevole sproporzione della sanzione comminata”.

La decisione richiama e riprende un precedente di Cassazione dichiarando che la Suprema Corte “ha ritenuto correttamente di disapplicare la norma interna, affermando che la sanzione prevista dal DPR n. 43/1973 art. 303 è eccessiva e irrispettosa dei principi dell’Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni poiché, qualora si voglia rispettare la normativa interna, pur applicando una sanzione amministrativa nel suo minimo edittale si sarebbe costretti ad applicare una sanzione irragionevolmente alta rispetto al diritto di confine accertato, quindi senza poter contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie e senza, oltretutto, poter tenere in considerazione l’atteggiamento collaborativo della società contribuente. I giudici di legittimità inoltre censurano il DPR 43/73 anche per la rigidità della sanzione minima, che non può mai scendere sotto i 30.000,00 € per il solo fatto che il dazio doganale non versato sia pari o superiore a soli 4.000,00 €.”

L’applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in relazione al motivo di appello in cui si contesta proprio l’assenza di proporzionalità della sanzione irrogata e la sua mancanza di gradualità della specifica disposizione di cui all’art. 303 , c. 3 del DPR 43/73, “porta quindi a disapplicare il comma 3 art. 303 del DPR 43/73 per violazione dei principi unionali sopra richiamati, rideterminando il valore della sanzione doganale secondo i principi di proporzionalità e gradualità”.

  • La normativa unionale

Oltre all’attuale art.42 CDU – Codice doganale UE reg.to n. 952/13, che dispone la dovuta proporzione tra sanzione doganale e valore dell’infrazione, la UE comprende la necessità anche di definire nel dettaglio gli importi sanzionatori per  rispettare il principio affermato.

Pertanto, nel 2013 vi fu il tentativo di una direttiva UE in merito, COM/2013/0884. Nel testo della proposta emergevano importi ben minori rispetto al nazionale aricolo. 303 TULD: sanzioni pari nel massimo al 70% dell’importo erariale non assolto o per le infrazioni gravi un importo tra il 70% e il 140%.

La direttiva proposta non trovò un esito finale e non fu emanata.

Attualmente è all’interno del nuovo codice doganale unionale che il legislatore UE vuole intervenire per definire gli importi sanzionatori. Nella sua proposta del maggio 2023, dopo la prima votazione del Consiglio UE e ora al vaglio del Parlamento UE, il testo prevede per le infrazioni colpose che determinano un pagamento di diritti doganali per un importo minore del dovuto la sanzione è compresa tra 1 a 2 volte l’importo dei dazi. Si tratta di una disposizione che mette al bando gli scaglioni dell’art. 303, comma 3, del TULD: ad esempio l’ultimo scaglione prevede per una violazione per importo di € 4.000,00 una sanzione che va da 7,5 a 10 volte l’importo dei dazi.

  • Il futuro della norma nazionale

L’art.303 TULD sarà sicuramente oggetto di una necessaria riformulazione che rispetti le citate considerazioni provenienti dalla giurisprudenza e dalla normativa unionale. Difatti, è in progetto all’interno della legge delega per la riforma fiscale, art. 11 legge 111/2023, pubblicata a fine agosto, la volontà a procedere a un riassetto della normativa doganale nazionale in conformità con quella unionale.

ACTION FOR BUSINESS

Per le imprese italiane che soggiacciono all’attuale art. 303 TULD in tema di sanzioni è ancor più necessaria un’attività preventiva di analisi conformità.

L’impresa deve evitare di rimanere sottoposta all’attuale dispositivo per evitare di dover assolvere sanzioni molte elevate. Un’attività di pianificazione doganale è utile a non incorrere in infrazioni ovvero anche un’attività di audit successivo ottiene il medesimo scopo. Si deve, infatti, rammentare che la legislazione italiana prevede l’esenzione dalla sanzione qualora la violazione del contribuente sia da questo riscontrata e corretta anche successivamente all’operazione, art. 20, comma 4, Legge n. 449/97.

Qualora l’azienda incorra, invece, in un verbale di sanzioni ai sensi dell’art.303 TULD è opportuno, prima di procedere con il pagamento, che valuti la legittimità dello stesso anche in base alle criticità sopra esposte, per verificare se possa essere annullato in giudizio e dunque impugnato dinanzi alla corte di giustizia tributaria evitando l’assolvimento della sanzione richiesta.

Occorre rammentare in tale sede un accenno all’attuale previsione da parte del legislatore nazionale, art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/22, interpretata dall’Agenzia delle Dogane e di Monopoli con la sua circolare n.9/2023: il contribuente ha la possibilità di azzerare qualsiasi sanzione doganale che fosse in corso di giudizio nel gennaio 2023 e i cui diritti doganali collegati alla violazione siano stati assolti. Con una istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti il contribuente può annullare la sanzione doganale.

Per maggiori informazioni, contatta l’avvocato Elena Bozza eb@dirittoedogana.com

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