Riforma fiscale e dogana

Il DDL varato ieri 16 marzo dedica alcune attenzioni alla normativa doganale.

I principali interventi si leggono all’articolo 11 e in tema di sanzioni all’articolo 18.

Una importante novità è la finalmente riconosciuta inadeguatezza del testo dell’art.303 TULD – dpr n. 43/73, in tema di sanzioni amministrative doganali. E’ richiamato il dovuto rispetto dell’art.42 CDU –  regolamento UE n. 952/13, che impone in via di principio che gli Stati membri UE, titolari della competenza legislativa in materia di sanzioni, prevedano avverso le violazioni alla normativa doganale sanzioni che siano proporzionali, effettive e dissuasive.

L’art. 303, comma 3, è stato sovente criticato e censurato dalla giurisprudenza anche di legittimità per non rispettare in specie il principio di proporzionalità.

Le sanzioni a scaglioni provocano spesso importi sanzionatori sproporzionati rispetto alla somma erariale dovuta: le sanzioni spesso toccano il 300%, il 700% della somma dei diritti doganali accertati come dovuti.  Per un importo erariale doganale non assolto per soli € 4.100 vi è una sanzione nel minimo di € 30.000, ad esempio.

La soluzione era dunque demandata ai giudici, chiamati dai ricorsi dei contribuenti a livellare adeguatamente la somma sanzionatoria, disapplicando la norma nazionale contraria a una norma unionale direttamente applicabile, quale il regolamento UE n. 952/13.

Tutto ciò però a spese del contribuente, che deve attivarsi con ricorso giudiziario per vedersi rispettato un proprio diritto unionale quale quello di avere una sanzione proporzionale alla propria violazione.

La carenza di proporzionalità è riscontrata nei minimi delle sanzioni a scaglioni, fortemente elevati e fissi. Essi non consentono neanche la necessaria gradualità della sanzione, che deve potersi allineare alla specifica situazione e oggettiva della violazione, grave o minore, e soggettiva del trasgressore.

Ultima rilevante pronuncia della Cassazione Civile è del maggio 2022, la n. 14908. Si legge in motivazione di causa che la sanzione deve essere disapplicata perché “eccessiva ed irrispettosa dei principi dell’Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni” e “irragionevolmente alta in quanto superiore di oltre il 300% rispetto al diritto di confine accertato”.

Dopo anni di supplenza affidata all’attività giudiziaria, sembra che il Governo abbia notato la violazione dell’art.303 TULD del regolamento unionale e voglia porne rimedio, richiamando nel testo sia l’art.42 CDU sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia che più volte ne ha sottolineato il dovuto rispetto da parte degli Stati membri UE.

In merito alle contravvenzioni amministrative doganali, che si riscontano nel richiamato Titolo VII, Capo II del TULD, il DDL dichiara di voler dunque disporre un riordino e una revisione, “prevedendo in caso di revisione l’introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni fissate in misura proporzionale all’ammontare del tributo evasione relazione alla gravità della condotta”. Ciò dopo aver  sancito la dovuta revisione delle sanzioni doganali amministrative in adeguamento dei principi di proporzionalità, effettività e dissuasività dell’art. 42 CDU.

L’articolo 11 del DDL si rivolge alla revisione della disciplina doganale.

Anche in ambito generale è richiamato il dovuto rispetto della normativa unionale in materia e il necessario riordino di quella nazionale con aggiornamenti e abrogazioni.

E’ rilevata la necessaria spinta verso una sempre maggiore telematizzazione delle operazioni doganali per rendere servizi migliori agli operatori economici.

A favore dell’utenza è anche il rilievo in tema di controlli doganali, sostenendo lo sviluppo dello Sportello Unico doganale e il migliore coordinamento delle Amministrazioni coinvolte nelle verifiche al fine di semplificarle.

Infine, ultima attenzione è per un riordino delle complessive  procedure di liquidazione, accertamento e revisione dell’accertamento, ora disciplinate dall’ultratrentennale dlgs 374/90. In tale ambito è richiamato specificatamente l’istituto della controversia doganale: una peculiarità dell’accertamento doganale che consente in sede di contestazione nell’ambito dell’operazione doganale di aprire un preventivo contraddittorio tra contribuente e amministrazione doganale nella figura sovraordinata della Direzione Regionale ADM, contraddittorio alternativo e ulteriore rispetto a quello giudiziale. Il DDL  dichiara la volontà di rivedere tale istituto.

Quanto, quindi, richiamato nel testo della Riforma Fiscale varato dal Governo il 16 marzo presenta degli interventi favorevoli alle imprese coinvolte nei mercati esteri e nella conseguente attività doganale.

In specie l’ambito sanzionatorio urlava da anni un mutamento legislativo, in quanto esso costringe le autorità doganali giustamente al rispetto del testo normativo, ma allo stesso tempo fa ricadere sul contribuente l’onere di una norma in violazione di un proprio diritto e dunque l’onere conseguente di aprire un contenzioso giudiziario che disapplichi nella singola fattispecie la norma nazionale contraria alla disposizione unionale di una sanzione doganale proporzionata alla violazione dettata dall’art. 42 CDU.

L’auspicio è anche rispetto all’effettivo intervento sulla normativa, affinché tale intento si traduca in decreti in un breve tempo prima dei previsti 2 anni.

 

Commenta

Scroll to top