L’Italia fissa a sette anni il tempo massimo per la revisione dell’accertamento doganale in caso di violazioni penali

Colui che esegue un’operazione doganale potrà vedersi contestato sino ai successivi tre anni qualche errore da parte dell’Agenzia delle Dogane con la richiesta di eventuali maggiori diritti doganali.

Tuttavia, questo periodo temporale, entro il quale subire una revisione di accertamento a posteriori di operazioni doganali già effettuate e liquidate, si estende quando connessa all’operazione è riscontrata una violazione di natura penale. Tale estensione è stata con il nuovo codice doganale unionale entrato in vigore ormai da due anni delimitata a un periodo da definire tra cinque e dieci anni. La definizione spetta ai singoli Stati membri e l’Italia ha ora individuato in sette anni il periodo decadenziale.

Questa è infatti la previsione all’interno del disegno di legge della Legge Europea 2018 approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 settembre e ora oggetto dell’iter di approvazione parlamentare.

I termini di decadenza per sottoporre a revisione e dunque a cambiamento una operazione doganale già effettuata decorrono dalla data della dichiarazione doganale.

La fissazione di un termine preciso, sette anni, è un ottimo risultato di chiarezza. In precedenza, era prevista normativamente un’estensione del termine triennale ma senza delimitazioni; era dunque intervenuta la giurisprudenza a dichiarare che l’operatore economico non rimaneva esposto all’infinito a una revisione doganale in caso di atti perseguibili penalmente ma che tale estensione era possibile solo qualora comunque nel triennio fosse stata trasmessa la notizia di reato. Ora nasce una limpida prescrizione normativa che definisce in sette anni dalla dichiarazione doganale il tempo massimo per una revisione da parte dell’autorità doganali.

 

Permane ancora una rilevante incertezza: il prolungamento da tre a sette anni del periodo in cui subire revisioni di accertamento doganale ed eventuali ulteriori richieste di pagamento erariale permane anche qualora dopo la notizia di reato, che configura inizialmente l’esistenza di violazione penale idonea a determinare l’estensione del termine, si ottenga un’archiviazione o un processo con sentenza di assoluzione? Qualora sia accertato giudizialmente che alcuna violazione penale sia stata compiuta, l’operazione doganale si dovrebbe congelare dopo il triennio senza possibilità di modifiche; aspetto questo che rimarrà ad oggi devoluto alla giurisprudenza per una sua soluzione.

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